Guida completa alle assicurazioni auto

Guida completa alle assicurazioni auto

In questa guida spiego dall’inizio alla fine quali sono tutte le caratteristiche e gli elementi, obbligatori e non, che riguardano il mondo delle assicurazioni auto tradizionale, per il settore delle assicurazioni auto storiche invece le normative sono leggermente diverse.

1. L’assicurazione obbligatoria per l’auto

Secondo la legge n.990 del 24 dicembre 1969 e successive modifiche, le compagnie assicuratrici, mediante il contratto di assicurazione sull’auto, si impegnano a risarcire i danni provocati a terzi dalla circolazione del veicolo oggetto del contratto: è il principio dell’assicurazione a responsabilità civile o rc auto, che, dal gennaio del 2007 è diventata obbligatoria secondo le regole del Codice delle Assicurazioni.

L’unica copertura assicurativa, quindi, che la legge impone come obbligatoria, riguarda il rischio di procurare danni ad altri (questa la “alea” delle assicurazioni rc auto).

Le compagnie assicurative ed i broker assicurativi, per potere rilasciare contratti di regolare validità secondo la legge italiana, devono avere l’approvazione dell’Isvap, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni: attenzione, al momento della stipula di un contratto, che la compagnia assicurativa sia autorizzata ad operare in Italia, per evitare il rischio di incorrere in una di quelle “assicurazioni fantasma” che impazzano nel nostro paese: ossia, quelle assicurazioni che non hanno alcun valore in Italia e che spesso vengono rilasciate a prezzi stracciati da compagnie assicurative con pochi scrupoli.

2. Le assicurazioni non obbligatorie sull’auto

Oltre all’assicurazione di base che la legge italiana impone per tutti i veicoli, esistono diversi altri “rischi” dai quali l’assicurato può scegliere di venire tutelato e, quindi, nel caso di verifichino, risarcito con un preciso indennizzo stabilito nel contratto.

Esistono degli speciali “pacchetti” di polizze dette per “rischi diversi” che offrono tutte le compagnie assicurative, che comprendono una o una serie di coperture assicurative non obbligatorie per legge: le più comuni sono la furto – incendio e la kasko, ma non sono le uniche.

Direi che l’opportunità di integrare la polizza assicurativa di base, ossia quella rc prevista dalla legge, con altre che contemplino altri rischi, sia da considerare in base al luogo in cui si vive e in base all’uso che si fa dell’auto: ad esempio, per un’auto che viene utilizzata per un certo tragitto alla fine del quale viene ricoverata in un garage, sarà inutile prevedere una polizza contro il rischio di furto; mentre può tornare conveniente, ad esempio, contrarre un’assicurazione “eventi atmosferici” per un veicolo che compie percorsi in zone particolari.

3. L’assicurazione furto – incendio

L’assicurazione furto – incendio solitamente viaggia così: a coppia, e prevede due rischi per il veicolo.

L’assicurazione furto copre i danni che può subire il veicolo non solo se questo viene totalmente o parzialmente rubato (l’intera auto o alcune sue parti), ma anche se, a seguito di furto o rapina o tentativi di essi, il veicolo subisce dei danni. In caso di distruzione o furto dell’auto, l’assicurazione “indennizza” l’assicurato corrispondendogli il valore commerciale del veicolo, dedotta l’eventuale franchigia (vedremo in seguito); in caso di danneggiamento, l’indennizzo consiste nel pagamento delle riparazioni.

L’assicurazione incendio prevede la possibilità che l’auto subisca danni derivanti dal fuoco, sia sviluppatosi a seguito di fulmini o scoppio di carburante o simili, che sviluppatosi all’interno dell’auto stessa, a causa di corto circuito dell’impianto elettrico, ad esempio, o a causa del surriscaldamento del motore. L’auto può essere danneggiata dal fuoco sia mentre è in circolazione, che mentre è posteggiata.

Anche qui, valgono le stesse regole di indennizzo previste per il furto o il tentativo di furto.

4. L’assicurazione Kasko

E’ questa la seconda copertura assicurativa, dopo quella furto e incendio, che viene scelta tra quelle non obbligatorie.

L’assicurazione comprende i rischi derivanti dalla circolazione dell’auto.

Si intuisce dalla grande generalizzazione della definizione quanto ampio sia il “margine di rischio” o “alea di rischio” in questo tipo di contratto assicurativo, che è, in effetti, tra i più costosi.

Rispetto all’assicurazione rc auto ha una differenza fondamentale: la prima indennizza i danni provocati a terzi, la seconda indennizza quelli provocati dall’automobilista stesso alla propria auto.

Esistono due forme di assicurazione Kasko:

  • la “kasko completa” indennizza il danneggiamento dell’auto a seguito di incidente con altri veicoli non identificati, o in caso di urto o ribaltamento, indipendentemente dalla responsabilità dell’assicurato;
  • la “mini – kasko” indennizza i danni derivati da incidente (o collisione o urto o tamponamento) con un veicolo identificato.

Dall’assicurazione kasko sono comunque esclusi:

  • i danni provocati intenzionalmente;
  • i danni derivanti da furto, tentato furto o incendio;
  • i danni provocati da chi guida in stato di ubriachezza;
  • i danni provocati da oggetti o persone trasportati sull’auto.

5. Altre assicurazioni facoltative

Citerò in questo paragrafo altre assicurazioni per l’auto che non sono obbligatorie, ma che, come scritto sopra, per alcuni automobilisti o per alcune auto o per alcune situazioni possono essere opportune.

L’assicurazione eventi atmosferici: prevede l’indennizzo all’assicurato in caso di danni subìti all’auto da tempeste, uragani, bufere di vento o di neve, trombe d’aria, grandine, inondazioni, valanghe, frane, slavine e quant’altro assicuratore e assicurato ritengono opportuno di fare rientrare nella polizza assicurativa (solitamente vengono previsti tutti i danni materiali, con l’unica eccezione di quelli conseguenti a furto e incendio).

L’assicurazione cristalli: copre le spese necessarie per la sostituzione o la riparazione dei cristalli dell’auto, derivanti da danni accidentali.

L’assicurazione tutela giudiziaria: riguarda i danni che può subire l’assicurato che ha da affrontare una controversia giudiziale, che abbia ad oggetto il veicolo in questione.

L’assicurazione a tutela del conducente: copre il rischio di danni fisici procurati al conducente dell’auto a seguito di incidente, tamponamento o urto.

L’assicurazione assistenza: copre una serie di prestazioni derivanti da incidente, furto, guasto dell’auto; tale assicurazione solitamente prevede il recupero dell’auto, se si trova nell’impossibilità di essere spostata, mediante carro attrezzi fino ad una autofficina, nonché le spese inerenti le riparazioni necessarie (a volte sono anche previsti i costi di un eventuale soggiorno in albergo, se l’automobilista si trovasse nell’impossibilità di raggiungere la propria abitazione mentre l’auto viene riparata).

L’assicurazione per eventi socio – politici: copre i danni derivanti da atti di vandalismo, scioperi, sommosse popolari, e simili.

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